QUANDO SI PARLA BENE
(LA CARTA DI TREVISO)
MA SI RAZZOLA MALE
(L’INFORMAZIONE?)
di Fabrizio Rappini
Da sempre, sono un sostenitore del fatto che noi Giornalisti dovremmo iniziare a pubblicare le nostre norme deontologiche. Questo per dar modo al pubblico che legge i giornali e guarda le televisioni di poter capire se vengono rispettate e poter anche giudicare il comportamento degli operatori dell’informazione. L’ordinamento deontologico dei giornalisti è uno dei più avanzati per quanto riguarda il rispetto dei lettori e dei protagonisti della cronaca. Eppure, qualche crepa c’è. Non nelle norme deontologiche, ma in chi dovrebbe applicarle e rispettarle. In particolare, si dovrebbe andare con i piedi di piombo quando si tratta di trattare temi che riguardano i minori. Purtroppo, non sempre è così. Lo abbiamo visto e lo vediamo ancora per quanto riguarda la “Famiglia nel bosco”. Credo che in molti casi l’informazione, e lo dico a malincuore, sia stata vergognosa. Con questo articolo voglio illustrare e trattare della “Carta di Treviso” per dar modo a chi legge di conoscerla, entrare nel merito e farsi una idea di quella che è stata l’informazione su questa vicenda.
CARTA DI TREVISO
La Carta di Treviso è stata approvata nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi d’intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso. Fissa le regole deontologiche riguardanti i minorenni. Il documento, che è già stato rivisto nel 2006, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mondo dei media, è stato modificato e aggiornato da Ordine dei giornalisti e Federazione Nazionale Stampa Italiana nell’attuale versione approvata il 6 luglio 2021. La Carta trae ispirazione dai principî e dai valori della Costituzione, della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, recepita in Italia dalla legge n. 176/1991, delle normative internazionali ed europee e della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti (n. 69/1963) per estensione dell’art. 2.
I PRINCIPI FONDAMENTALI
Finalità primaria e vincolante della Carta di Treviso è tutelare l’armonico sviluppo dell’identità del minorenne senza distinzione di genere, status sociale, origine etnica, nazionalità, lingua, religione e credo politico. Fermo restando il diritto-dovere di informare, deve prevalere comunque il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti. Il giornalista opera attraverso il bilanciamento responsabile dei principi costituzionali riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti. La rappresentazione dei fatti di vita del minorenne, a prescindere dal medium utilizzato, deve avvenire attraverso un linguaggio che non alteri la percezione della realtà. Vanno usate le parole e le immagini più appropriate, evitando stereotipi o termini suggestionanti che determinino una percezione lesiva della dignità di bambini e adolescenti o dannosa per la formazione della loro identità. Vanno evitate le forme di sovraesposizione mediatica dei minorenni e non va assecondato né sfruttato il loro desiderio di protagonismo o di visibilità attraverso qualsiasi mezzo d’informazione. Da questi e altri principi fondamentali l’Ordine dei giornalisti e la Fnsi hanno individuato una serie di regole che si applicano a tutela di tutti i minorenni, anche in Paesi stranieri.
LE REGOLE
Le regole individuate da Ordine dei giornalisti e Federazione Nazionale Stampa Italiana sono state formulate in 10 articoli. In questo spazio non andremo ad elencarli tutti, ma solamente quelli che sono i più importanti.
Articolo 2
(Tutela dell’anonimato e della riservatezza)
2.1 Vanno garantiti l’anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell’immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità.
2.2 Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione, quali ad esempio le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, le associazioni, le comunità fisiche e virtuali, i luoghi di culto frequentati e qualsiasi altra indicazione o elemento di riconoscimento. Tra cui: foto e filmati anche se schermati, messaggi e immagini on-line, elementi ambientali e di contesto che possano contribuire alla sua individuazione. È irrilevante l’eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2.3 L’avvenuta diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di elementi identificativi non giustifica una nuova pubblicazione né esime dalle sue responsabilità deontologiche il giornalista che li riproponesse al pubblico.
Articolo 3
(Violenza, reati sessuali e fatti di straordinario interesse pubblico)
- Anche nei casi di violenza, tentato suicidio, pedofilia, pedopornografia, prostituzione, tratta minorile e in tutte le situazioni in cui vi è uno straordinario interesse pubblico non è comunque giustificata la violazione dell’anonimato, della protezione dei dati personali e del divieto di pubblicazione di elementi di contesto identificativi del minorenne a qualsiasi titolo coinvolto.
Articolo 4
(Eventi positivi)
1. Nel caso di eventi che diano positivo risalto al minorenne possono essere diffuse generalità, immagini, filmati e interviste, sempre che non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico e che non vi sia la manifesta opposizione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Vanno in ogni caso evitati fenomeni di sovraesposizione, spettacolarizzazione e strumentalizzazione.
Articolo 6
(Trasmissioni televisive, manifestazioni pubbliche e immagini simboliche)
6.1. Il minorenne non può essere coinvolto in trasmissioni televisive, radiofoniche o via web che possano offenderne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazione lesive dell’armonico sviluppo della sua personalità e ciò anche a prescindere dall’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale
6.2 In caso di manifestazioni pubbliche il giornalista valuta l’opportunità di esporre mediaticamente il minorenne coinvolto.
6.3 Particolare attenzione andrà posta nei confronti di eventi che possano dare luogo a strumentalizzazioni da parte di adulti interessati a sfruttare, nel proprio interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minorenne e questo a prescindere dalle fasce di età.
6.4. È consentita la pubblicazione dell’immagine del minorenne quando rivesta un rilevante valore simbolico e sia volta a far prendere consapevolezza di fenomeni socialmente significativi, sempre che non sia leso in concreto il suo interesse a un equilibrato sviluppo psicofisico e non vi siano ricadute sul suo contesto di vita.
6.5. L’immagine del neonato può essere pubblicata se non si oppone chi esercita la responsabilità genitoriale e non si violino le norme sulla riservatezza dei dati particolari o vi siano riferimenti inappropriati al genere e/o al credo religioso
Articolo 9
(Soggetti malati, feriti o vulnerabili)
9.1 Riguardo a minorenni malati, feriti, svantaggiati o in condizione di difficoltà, anche in presenza del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende, evitando sensazionalismi, strumentalizzazioni o sfruttamento mediatico in nome di un sentimento pietoso e sempre rispettando il prevalente interesse del minorenne.
9.2 Nel riferire vicende che coinvolgano i soggetti più vulnerabili, quali ad esempio i minorenni con disabilità, i minorenni stranieri, i minorenni di seconda generazione, gli orfani di crimini domestici e i minorenni autori di reato, va utilizzato un linguaggio rispettoso della loro dignità. Vanno evitati pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni basati su etnia, colore, orientamento sessuale, lingua, credo religioso, opinioni politiche, origini, stato di incapacità o situazione di povertà.
CONCLUSIONI
Come sono solito dire queste non sono conclusioni vere e proprie. È solamente la fine dell’articolo nella speranza di aver dato al pubblico la possibilità di valutare, approvare o criticare il modo di fare notizie, in questo caso, riguardanti i minori. Dal momento che sentiremo e sentirete ancora molto parlare della “Famiglia del bosco” ora avete il materiale per guardare, magari con un altro atteggiamento, trasmissioni televisive e/o leggere articoli giornalistici.
